La sentenza della Cassazione 12226, del 24 maggio 2006, esclude che il dirigente che non fruisce in tutto o in parte delle ferie abbia diritto, al momento della cessazione del rapporto, al percepimento della relativa indennità sostitutiva. Nel caso trattato, ritenendo che il dirigente non avesse offerto la prova dell’impossibilità di fruire delle ferie a causa di improrogabili esigenze aziendali, ha precisato che il lavoratore con qualifica dirigenziale ha, di norma, il potere di decidere autonomamente, senza ingerenze del datore, il periodo nel quale godere delle ferie, quindi, se non ne ha fruito, non ha diritto a indennizzo.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".