Niente Pex se non vi è impresa

Pubblicato il 31 agosto 2009

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 226/2009 dello scorso 18 agosto, ha completato la trattazione dell’argomento relativo al requisito della commercialità per l’applicazione della cosiddetta Partecipation exemption. Già in passato, in altri documenti di prassi sia di origine ministeriale che agenziale, è stato trattato il tema con particolare riguardo ad alcune specifiche fattispecie.

Nell’interpello una società, che ha come oggetto la detenzione, gestione e sfruttamento di un marchio, vuole cedere a una Srl di diritto olandese l’intera sua partecipazione e vuole sapere se la significativa plusvalenza ottenuta dall’operazione di cessione, che incide sul risultato dell’esercizio relativo all’anno in cui è avvenuta l’operazione straordinaria, possa fruire del regime fiscale di cui all’articolo 87 del Tuir.

Ai fini dell’applicazione della norma agevolativa prevista dal citato articolo 87 Tuir, si devono andare a verificare una serie di requisiti ed, in particolare, si deve appurare che:

- la partecipazione deve essere posseduta senza soluzione di continuità dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello in cui è avvenuta la cessione (cioè non meno di un anno);

- le partecipazioni devono essere iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso nel periodo di detenzione;

- la società partecipata deve risiedere in un Paese diverso da quelli a fiscalità privilegiata, oppure dimostrare, attraverso istanza d’interpello, che fin dall’inizio del periodo di possesso dalle partecipazioni non è stato conseguito l’effetto di localizzare i redditi in un Paese in cui gli stessi sono sottoposti a tassazione “scontata”;

- la società partecipata deve svolgere un’effettiva attività commerciale.

È proprio il requisito della commercialità che diviene oggetto di verifica da parte del Fisco ai fini della corretta applicazione dell’esenzione della plusvalenza. In particolare, il requisito della commercialità viene reinterpretato in senso restrittivo, tanto che la risoluzione n. 226/E conclude asserendo che se la plusvalenza è frutto della cessione di una partecipazione in una società “senza impresa”, il beneficio della Pex non può essere accordato. Cioè, per la verifica della commercialità è necessario attribuire importanza all’attività effettivamente svolta dalla società partecipata, che di fatto non può essere semplicemente intestataria di redditi passivi riconducibili alla percezione di royalty su marchi. Pertanto, il regime della Pex riguarda esclusivamente coloro che detengono partecipazioni riferibili a società realmente produttive. Ne consegue, che se l’attività svolta dalla società partecipata olandese consiste nel puro sfruttamento economico del marchio di proprietà (risolvendosi, in altri termini, nella percezione di royalities conseguenti alla relativa concessione in licenza d’uso) non potrà ritenersi soddisfatto il requisito della commercialità con conseguente inapplicabilità alla plusvalenza da cessione del regime di partecipation exemption.

Roberta Moscioni

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Terziario Confesercenti. Accordo integrativo

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy