Niente part-time per i legali nella p.a.
Pubblicato il 20 aprile 2009
La Corte costituzionale, con ordinanza n. 91 del 2009, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Napoli in relazione agli articoli 1 e 2 della legge n. 339 del 2003 che prevedono, rispettivamente, il divieto di esercizio della professione di avvocato per i dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto applicabile anche ai dipendenti già iscritti negli albi degli avvocati alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 339 del 2003, e la possibilità di esercitare l'opzione imposta fra pubblico impiego ed esercizio della professione solo entro un breve periodo di tempo.