Con la nota del 28 novembre 2007, centrale prestazioni Inps ha risposto a dei quesiti formulati da una sede regionale, chiarendo che l’indennità di mobilità è da ritenersi incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività autonoma, se non in due casi specifici, disciplinati rispettivamente dall’articolo 7, comma 5, (anticipazione dell'indennità di mobilità)e dall’articolo 9, comma 9, (mobilità lunga per la pensione di vecchiaia) della legge 223/1991. Nella nota viene precisato che la condizione per la percezione della mobilità è il possesso dello status di disoccupazione del richiedente e che il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di anticipazione deve essere considerato ordinatorio e non perentorio.
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