La corte di Cassazione, con la sentenza n. 17020 del 2 agosto scorso, ha stabilito che il dipendente che per brevi periodi ha svolto mansioni superiori alla sua qualifica, per sostituire colleghi in ferie, non può ottenere automaticamente una promozione. La richiesta di promozione – ha chiarito – può essere soddisfatta, superando le disposizioni contenute nell’articolo 2103 del Codice civile, solo se viene dimostrato un “intento fraudolento” del datore di lavoro, diretto ad impedire la promozione e nel caso di una sostituzione disposta non per contingenti necessità dell’impresa, ma per un’oggettiva carenza o insufficienza di organico.
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