La sentenza della Ctr della Puglia n. 146, del 17 gennaio 2006, sostiene non essere caratterizzata dall'autonoma organizzazione l'attività dei medici di base convenzionati con le Asl. Di conseguenza, i redditi di lavoro autonomo da essi prodotti non andrebbero soggetti ad imposta sul reddito delle attività produttive (Irap). Ciò poiché il medico di base esercita l’incarico sotto il potere di sorveglianza delle Asl, a seguito di un concorso per titoli e con l'iscrizione in speciali elenchi. Egli deve, per l’esercizio dell’attività, aprire l’ambulatorio nella località assegnatagli, non può superare un numero massimo di assistiti, é tenuto ad osservare un orario settimanale di apertura e di esecuzione delle visite domiciliari e deve comunicare in via preventiva l'assenza per ferie. Questi adempimenti obbligatori portano, quindi, ad escludere che esista un’organizzazione autonoma.
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