Niente Irap sui medici di base: “Non c'è attività organizzata”

Pubblicato il 07 marzo 2006

La sentenza della Ctr della Puglia n. 146, del 17 gennaio 2006, sostiene non essere caratterizzata dall'autonoma organizzazione l'attività dei medici di base convenzionati con le Asl. Di conseguenza, i redditi di lavoro autonomo da essi prodotti non andrebbero soggetti ad imposta sul reddito delle attività produttive (Irap). Ciò poiché il medico di base esercita l’incarico sotto il potere di sorveglianza delle Asl, a seguito di un concorso per titoli e con l'iscrizione in speciali elenchi. Egli deve, per l’esercizio dell’attività, aprire l’ambulatorio nella località assegnatagli, non può superare un numero massimo di assistiti, é tenuto ad osservare un orario settimanale di apertura e di esecuzione delle visite domiciliari e deve comunicare in via preventiva l'assenza per ferie. Questi adempimenti obbligatori portano, quindi, ad escludere che esista un’organizzazione autonoma.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy