Niente Irap per il legale ospite di altro studio

Pubblicato il 10 ottobre 2013 La Sezione tributaria civile della Cassazione, con la sentenza n. 22941 depositata il 9 ottobre 2013, ha accolto il ricorso presentato da un avvocato contro la decisione con cui la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittima una cartella di pagamento relativa all'imposta Irap a lui notificata.

I giudici di legittimità, dopo aver ricordato come sia esclusa l'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, secondo l'accertamento riservato al giudice di merito ed insidancabile in sede di legittimità, hanno evidenziato che, nella specie, la motivazione della sentenza impugnata non consentiva di individuare i fatti ritenuti rilevanti in ordine alla affermata imposizione dell'Irap; non erano stati evidenziati, ossia, gli elementi considerati o i presupposti della decisione, impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del giudice.

In particolare, a fronte delle doglianze avanzate dalla difesa del professionista relativamente alla mancanza di una propria struttura, alla mancanza di dipendenti, alla utilizzazione di modesti beni strumentali, nonché alla affermazione di avere usufruito della struttura organizzativa e dell'ospitalità di altro studio legale, la motivazione – ha evidenziato la Corte – si era mostrata insufficiente e non congruamente motivata.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Stagionali, le nuove sanzioni per alloggi non idonei

26/09/2024

Ricorso tributario: natura autonoma ribadita dalla Cassazione

26/09/2024

Ricerca & sviluppo, dalle linee guida la conferma al Manuale di Frascati

26/09/2024

Ricerca & sviluppo, linee guida per la qualificazione delle attività

26/09/2024

IPCEI Idrogeno 4: 22 milioni di euro per innovazioni nella mobilità e trasporti

26/09/2024

Pensioni ordinarie e canali di accompagnamento alla pensione: la mappa

26/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy