è intervenuta con la sentenza n. 20526/02, depositata lo scorso 22 settembre, per ristabilire la parità delle parti davanti al giudice. I giudici di merito affermano infatti che la sentenza che accoglie il ricorso del contribuente e annulla l’atto impositivo priva la pretesa tributaria del supporto di un atto amministrativo che la legittimi. Per questo motivo le somme richieste dal Fisco non possono più formare pretesa di nessuna forma di riscossione provvisoria. In altre parole, il Fisco non può trattenere a titolo cautelare le somme che il contribuente ha già pagato in fase di iscrizione a ruolo provvisoria, se il giudice ha dato ragione, sia pure in assenza di un giudicato, al contribuente. La sentenza dei giorni scorsi richiama, in senso contrario alle proprie conclusioni, una precedente sentenza della stessa Corte di legittimità (la n. 4219/2004) per la quale “il fermo amministrativo è giustificato pure in presenza di una pretesa tributaria disattesa dalla sentenza di II grado”. Il relatore Cicala lamenta che in quel caso l’affermazione fosse priva “di una specifica motivazione”. E quindi sposa la tesi favorevole al contribuente.
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