La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 375 del 10 gennaio 2018, nel respingere il ricorso di un commercialista, spiega che il professionista non aveva diritto a compensi extra per attività di sindaco di società se la delibera prevedeva per il collegio sindacale un compenso forfettario e globale in misura massima della tariffa. All'epoca era ancora vigente la tabella professionale dei dottori commercialisti abolita con l’articolo 9 del decreto legge 1/2012.
La motivazione:
La Corte ha ritenuto che il compenso coprisse tutte le attività che dovevano essere effettuate dal collegio ed anche quelle eventualmente richieste.
Pertanto, legittimamente la società non doveva retribuirlo per l’attività relativa al bilancio consolidato di gruppo.
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