Niente danni se il caso è fortuito

Pubblicato il 01 settembre 2008

Con sentenza n. 16607 del 19 giugno 2008, la Corte di Cassazione ha sottolineato che, in presenza di caso fortuito, è esclusa la responsabilità del condominio per i danni derivati dalle cose in custodia. La Corte ha così rigettato la richiesta di risarcimento dei danni avanzata da una donna che, in un giorno di pioggia, era caduta nell'atrio condominiale dopo che era stato pulito con la cera. Benché il condominio è custode dei beni e servizi comuni e, pertanto, responsabile dei danni cagionati dalle cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità è esclusa quando il danno sia eziologicamente riconducibile al caso fortuito che potrebbe dipendere anche dal comportamento umano. I giudici di legittimità, in particolare, hanno rilevato come, dagli atti di causa, risultava evidente il comportamento colposo della vittima che, pur potendo verificare a prima vista le condizioni del pavimento, non si era comportata secondo la normale diligenza.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Carriere separate per giudici e pubblici ministeri: primo sì della Camera

17/01/2025

Società di persone commerciali: obbligo Ue di pubblicare dati nel registro imprese

17/01/2025

Sicurezza sul lavoro: elevati i finanziamenti INAIL per la formazione

17/01/2025

Aiuti di Stato. Corte UE: recupero anche presso impresa subentrata

17/01/2025

Bonus Natale nel 730, CU e 770: cosa sapere

17/01/2025

TFR, indice di rivalutazione di dicembre 2024

17/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy