Il Tribunale di Firenze, con il decreto del 16 maggio stabilito che la proposta di concordato fallimentare presentata da una società di persone non è ammissibile se non prevede una corretta suddivisione delle classi dei creditori. Nel caso in esame le classi risultavano formate senza considerare la posizione giuridica e gli interessi economici di ciascun creditore, in palese violazione dell’articolo 124, comma 2, della legge fallimentare. Rispetto alla questione considerata, va sottolineato che la natura giuridica e l’interesse economico risultano differenti sia in relazione alla diversità del privilegio che al grado: i crediti assistiti da privilegio speciale, ad esempio, estrinsecano il proprio diritto solo sulle somme ricavate dalla vendita dei beni sui quali insiste la garanzia, tanto che, nel caso in cui il bene si sia rivelato incapiente, le somme realizzate dalla vendita concorreranno ai riparti insieme ai creditori chirografari. Al contrario, i creditori assistiti da privilegio generale potranno rifarsi sulle somme realizzate nell’ambito della procedura concorsuale.
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