A giudizio della Cassazione - sezione lavoro, decisione 14465/2006 – nella determinazione della giusta retribuzione non è possibile escludere a priori il ricorso ai normali parametri di retribuzione per i lavoratori subordinati di stesso livello. Ma, specifica il collegio, va tenuto presente che la contrattazione collettiva acquista “una presunzione di adeguatezza e proporzionalità, che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni”. Di conseguenza, in presenza di un accordo collettivo, non esiste a favore del lavoratore subordinato un diritto soggettivo alla parità di trattamento, soprattutto quando le differenze di retribuzione sono limitate nel tempo. In sostanza, non opera il principio di parità di trattamento ed è giustificato un accordo sindacale che preveda una minore retribuzione per i neo assunti in presenza d’una professionalità non ancora comparabile con quella dei colleghi più esperti.
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