Nell’ottica della semplificazione. Soppresso l’invio della comunicazione di inizio lavori

Pubblicato il 04 novembre 2011 I contribuenti che si avvalgono della detrazione Irpef del 36 per cento, non sono più tenuti ad inviare con raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara – obbligo eliminato dal Decreto legge n. 70 del 2011 - ma dovranno conservare, ed esibire a richiesta degli uffici, alcuni specifici documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 2 novembre 2011, Protocollo n. 2011/149646, che sono:

- le abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori) o, nel caso in cui non sia richiesto alcun titolo abilitativo, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- la domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
- la ricevuta di pagamento dell’Ici (se dovuta);
- la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori in caso di interventi su parti comuni di edifici e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- la dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori quando sono effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari residenti.

Di questo elenco fanno anche parte la comunicazione preventiva con la data di inizio lavori all’Asl, le fatture e le ricevute fiscali che provano le spese sostenute, le ricevute dei bonifici di pagamento.
 

Perciò, d’ora in avanti il contribuente inserirà i dati relativi all’immobile direttamente nella dichiarazione dei redditi.

E’ previsto, tuttavia, l’invio della comunicazione preventiva di inizio lavori all’Azienda sanitaria locale, quando obbligatorio.
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