Con la circolare n. 32 del 14 giugno 2010, l’agenzia delle Entrate fornisce puntualizzazioni e riassume le regole dell’interpello, in considerazione del fatto che lo sviluppo dell’istituto ha prodotto via via effetti non sempre pertinenti alle finalità per le quali esso è stato introdotto dal legislatore (collaborazione tra fisco e contribuente).
Nel documento di prassi si avverte che non saranno più ammesse istanze inviate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi e quelle lacunose o generiche.
Nella prima parte si riassumono le principali istruzioni contenute nei vari documenti di prassi vigenti, così da fornire un quadro complessivo delle regole applicabili. Nella seconda vengono segnalate le nuove istruzioni sulla trattazione di tutte le istanze di interpello.
Quanto alle nuove e molteplici istruzioni sulla trattazione dell’interpello, in alcune si chiarisce che:- sono fissate in ammende che vanno da 258 a 2.065 euro le sanzioni per chi non presenta l’istanza pur essendone obbligato;
- sanzioni maggiori sono attribuibili a chi disapplica una normativa senza le necessarie condizioni di legge;
- è possibile il ricorso, perciò la mancata presentazione per le società di comodo non determina più l’inammissibilità del ricorso;
- l’istanza di interpello deve essere “preventiva”, ossia presentata prima che il contribuente ponga in essere il comportamento oggetto dell’istanza, pena l’inammissibilità della stessa.
Su quest’ultimo punto si spiega che: per tutti i comportamenti che trovano attuazione nella dichiarazione, il contribuente deve inviare l’istanza entro il termine ordinario di presentazione del modello; stessa cosa per le istanze di disapplicazione della disciplina Cfc e antielusiva, che devono essere presentate in tempo utile, cioè 120 giorni o 90 a seconda dei casi, prima delle ordinarie scadenze previste per la dichiarazione; per gli interpelli che non rilevano ai fini della presentazione di una dichiarazione ma riguardano, ad esempio, l’imposta di registro, è preventivo l’interpello presentato entro i termini ordinari per la registrazione dell’atto.
In ultimo l’Agenzia precisa che tra gli elementi rilevanti da indicare per descrivere il caso concreto c’è il dato del valore economico. Pertanto, nell'istanza dovrà essere evidenziato l'eventuale risparmio di imposta conseguibile.
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