La Corte Costituzionale - ordinanza n. 227 del 6 giugno 2005 - ha giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale posta sugli articoli 2 e 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 446/97, con riguardo all'assoggettamento ad IRAP delle società di persone che operano con il solo lavoro dei soci. Secondo la Consulta, il presupposto applicativo dell'imposta è rappresentato dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata, "cosicché l'esclusione dall'imposta di soggetti che per definizione non esplicano attività autonome, come i lavoratori dipendenti ed i pensionati, non può assumersi a tertium comparationis rispetto al trattamento riservato a soggetti di natura diversa, come le società di persone, la cui attività è invece riconducibile, almeno in via astratta, a quel presupposto applicativo".
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