Nelle partite tra amici lo sgambetto è vietato

Pubblicato il 28 novembre 2008

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 44306 del 27 novembre 2008, ha confermato la condanna per lesioni impartita ad un calciatore che, durante una partita di calcio dilettantistica, aveva fatto lo sgambetto ad un avversario, rompendogli i legamenti. I giudici di legittimità precisano che l'illecito penale può configurarsi anche nel corso di una partita di calcio amichevole, tra compagni di scuola, perché, in ogni caso, dev'essere escluso il gioco pericoloso. Lo sgambetto, azione, cioè, di chi incrociando il proprio piede con le gambe dell'avversario tenta di farlo cadere per arrestare irregolarmente l'azione, è “estraneo alle caratteristiche della partita amichevole o amatoriale, nella quale il rischio di subire lesioni gravi, con effetti permanenti, come quelli causati in questo caso, non solo è preventivo, ma anche non può essere accettato”.

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