Nelle liti ok agli atti in commissione

Pubblicato il 05 maggio 2006

La Suprema corte di Cassazione, con sentenza n. 6939 del 27.3.2006, ha fornito un’interpretazione estensiva dell’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 546/1992, a norma del quale in tema di contenzioso tributario le comunicazioni e le notificazioni devono essere fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio. Le eventuali variazioni di domicilio o residenza o, ancora, della sede, hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui è stata notificata alla segreteria della Ct e alle parti costituite la denuncia di variazione. Muovendo dalla lettera di quel comma – che dispone quanto segue: “Se manca l’elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello stato o se, per la loro assoluta incertezza, la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione” - i giudici di legittimità hanno quindi affermato il principio di diritto in virtù del quale la mancata comunicazione, da parte del contribuente, della variazione del domicilio indicato all’atto della sua costituzione in giudizio rende legittima la notifica degli atti processuali presso la segreteria della commissione tributaria.

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