Nelle Faq del Ministero l'elenco dei documenti per la sanatoria extracomunitari

Pubblicato il 09 ottobre 2012 Dopo l'intervento dell'Avvocatura dello Stato, che con il parere del 4 ottobre 2012 ha chiarito quali sono i soggetti pubblici abilitati a provare la presenza del cittadino straniero sul territorio italiano al 31 dicembre 2011, si arricchiscono di nuovi elementi le Faq presenti sul sito del Ministero dell'interno.

Aggiornate al 5 ottobre 2012, le risposte del Ministero specificano che è valida la seguente documentazione:

- documenti rilasciati da aziende municipalizzate di gestione del trasporto pubblico locale (es. tessere di abbonamento nominative, sanzioni, ecc);
- atti rilasciati da aziende di erogazione di servizi pubblici quali elettricità, gas, telefonia fissa e/o mobile etc (es. contratti nominativi stipulati dallo straniero con le aziende di erogazione dei suddetti servizi);
- documenti relativi a servizi di Poste italiane (es. apertura libretti di risparmio, richiesta di rilascio postepay, ecc.);
- biglietto aereo nominativo di compagnia aerea anche non italiana, ma solo se sul passaporto del cittadino straniero sia stato apposto il timbro di ingresso della polizia di frontiera di un Paese firmatario dell’accordo di Schengen;
- ricevuta nominativa di invio o ricevimento di denaro effettuato attraverso istituti bancari e/o agenzie di Money transfer.

Il Ministero, inoltre, specifica che in caso di invalidità al 100%, attestata da una apposita certificazione medica della struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il S.S.N. rilasciata in data antecedente all’istanza, sarà possibile regolarizzare due lavoratori extracomunitari presentando due dichiarazioni di emersione.
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