Nell’accertamento da redditometro la prova al contribuente
Pubblicato il 30 ottobre 2012
La Cassazione, con la sentenza
18604 del 29 ottobre 2012, interviene a chiarire che in caso di accertamento da redditometro l’onere della prova è sempre a carico del contribuente. Il fatto che il reddito presunto non esista o esista in misura inferiore, deve essere dimostrato dall’interessato e non dall’Amministrazione finanziaria.
La Corte, motivando che in tema di accertamento la determinazione del reddito effettuata sulla base del redditometro dispensa l'Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti-indice di maggiore capacità contributiva individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria, ribalta il precedente giudizio della Ctr di Roma.