Con la sentenza n. 37/1/07 chiarisce che le operazioni inesistenti devono essere provate dall’Ufficio con elementi precisi contenuti nel Pvc - processo verbale di constatazione - e non con rinvii per relationem ad altri documenti. La sentenza conferma quanto deciso dai giudici di primo grado secondo cui un Pvc della Guardia di finanza non poteva assumere valore probatorio da solo in sede del contenzioso e non poteva essere recepito acriticamente dall’Amministrazione per avvalorare giuridicamente l’avviso di rettifica. Infatti, il contribuente deve essere messo nella condizione di potersi difendere, quindi l’avviso deve servire a stabilire l’an e il quantum debeatur dell’obbligazione tributaria, il che delegittima l’acquisizione dei dati per relationem.
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