Il Consiglio di Stato, sezione quarta, con la decisione n. 3760 del 27 giugno stabilito che la tenuta e la custodia della contabilità costituisce attività incompatibile con l’esercizio dell’incarico di giudice tributario, anche se il professionista non si occupa direttamente degli aspetti fiscali delle scritture contabili che registra. Questo perché, spiegano i giudici, si corre il rischio che venga meno la separazione necessaria tra parti processuali e soggetto giudicante, con la conseguente perdita del ruolo di terzietà e di garanzia super partes che deve connotare l’operato e prima ancora la figura del giudice. Il Consiglio di Stato si è pronunciato in questi termini riguardo la controversia sorta per l’impugnativa da parte di un professionista della delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che gli aveva irrogato la sanzione della decadenza dall’incarico di giudice tributario presso provinciale di Pescara, per incompatibilità. I giudici hanno chiarito che il provvedimento di decadenza viene emanato anche se la causa di incompatibilità è stata eliminata prima dell’irrogazione della sanzione.
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