Nel 2009 straordinari detassati

Pubblicato il 15 gennaio 2009

Al fine di fronteggiare la grave crisi finanziaria ed economica che ha colpito il nostro Paese, il Governo sta mettendo a punto una strategia ad hoc che è preordinata al raggiungimento di tre obiettivi: stabilità del sistema finanziario e del credito, garanzia di liquidità per le aziende e occupabilità attraverso la formazione. In quest’ottica si inserisce anche il decreto legge anti crisi, il n. 185/2008, che come ricorda il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, proroga la detassazione per le somme per incrementi di produttività. Infatti, tutte le somme pagate ai lavoratori a titolo incentivante, nei limiti di 6mila euro, saranno tassate al 10%, purchè il reddito non superi i 35mila euro annui. Come lo scorso anno, anche per il 2009 è stata progressivamente ampliata la lista di voci detassabili, consentendo così ai contribuenti di fruire del prelievo ridotto per vari compensi pagati per “premiare” gli incrementi di produttività. Alla domanda se tutto ciò valga anche per gli straordinari, anche se il decreto 185/08 non li citi più, il ministro del Lavoro ha risposto in modo affermativo, ammettendo che si tratta di un cambio di prospettiva nella contrattazione: “Invece di favorire gli accordi territoriali si agevolano i compensi più funzionali alle esigenze delle imprese”.

Le indicazioni del ministro Sacconi sono state rilasciate durante la terza edizione del “Forum Lavoro”, che ieri è stata trasmessa da Roma alle 56 sedi attive sul territorio nazionale. Le relazioni sui temi più caldi degli ultimi mesi sono state tenute dagli esperti del Sole 24Ore e della Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. I tecnici del ministero, dell’agenzia delle Entrate, dell’Inps e dell’Inail, rispondendo direttamente ai quesiti proposti, hanno cercato di chiarire alcuni aspetti dubbi e, allo stesso tempo, di rassicurare gli operatori sui prossimi adempimenti.

Circa le spiegazioni richieste in materia di Libro unico, il Lavoro ha confermato quanto già sostenuto nel “Vedemecum” e cioè che solo nei confronti del personale direttivo è possibile limitarsi a segnalare la presenza, nel Libro unico, senza dover riportare il numero delle ore ordinarie lavorate. Per lavoratori retribuiti in misura fissa si devono intendere quelli che sono esclusi dal campo di applicazione dell’orario di lavoro, perché investiti da funzioni direttive. Inoltre, sempre riguardo allo stesso argomento, è emerso che non è possibile derogare al principio della numerazione unica e sequenziale, quando il Libro unico è elaborato da un solo soggetto (professionista o datore di lavoro).

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