Nei call center una presunzione di “autonomia”

Pubblicato il 04 dicembre 2008 Con la circolare n. 25/17286 di ieri, il ministero del Lavoro risponde ad un quesito dell’Inps e chiarisce la posizione sui contratti a progetto, soprattutto per quelli aventi ad oggetto l’attività nei call center. Il nuovo documento di prassi si va ad aggiungere ai molti precedenti e alla direttiva del 18 settembre scorso. In particolare, il Lavoro conferma le circolari n. 1/2004 e 17/2006, dichiarandosi invece in contrasto con quanto contenuto nella circolare n. 4/2008. Le precisazioni del Ministero riguardano soprattutto il regime ispettivo. Da un punto di vista operativo, si chiarisce che l’accertamento ispettivo, riguardante i co.co.co., in qualsiasi modalità anche a progetto, e le associazioni in partecipazione con apporto di lavoro, dovrà concentrarsi “esclusivamente” verso quelli che non sono stati già sottoposti al vaglio della commissione per la certificazione dell’articolo 76 del Dlgs 276/03, a meno che non si ravvisi una palese incongruenza tra il contratto certificato e le modalità concrete di esecuzione della prestazione. In quest’ultima ipotesi si utilizzeranno le dichiarazioni rese dai lavoratori interessati e tutti gli altri elementi che possono essere valutati per una corretta qualificazione del rapporto di lavoro, senza ricorrere alle elencazioni di attività e alle preclusioni contenute nella circolare 4/2008. Al fine di reprimere le collaborazioni fittizie, viene richiesto all’ispettore di non adottare il principio della “prestazione di subordinazione” per determinate tipologie di attività. Di conseguenza, se non è presente l’elemento essenziale della subordinazione, anche i collaboratori che svolgono attività di promozione, vendita, sondaggi e campagne pubblicitarie possono, anzi devono, essere considerati lavoratori autonomi. Perciò anche il collaboratore impiegato in attività di call center “out bound” è un prestatore di lavoro autonomo, anche se coordinato e continuativo in base all’articolo 409, n. 3, del Codice di procedura civile, quando svolge l’attività in autonomia. Non è decisivo l’utilizzo di mezzi o strutture messi a diposizione dal committente per far disconoscere la natura autonoma del rapporto di lavoro.
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