Con la sentenza n. 3384 dello scorso 21 giugno, il Consiglio di Stato ha confermato, in materia di appalti, l’intento di favorire la massima partecipazione alle procedure di selezione dei contraenti, in base al riconoscimento della prevalenza degli elementi sostanziali su quelli formali. Pertanto la stazione appaltante non deve disporre di una sanzione espulsiva a causa di una difformità delle previsioni di gara, nel caso in cui risulta evidente l’involontario errore materiale della stessa amministrazione nella predisposizione del modello della lista delle categorie ammesse. Dunque l’applicazione dei principi di tutela dell’affidamento e di correttezza dell’azione amministrativa unitamente alla clausola di buona fede, impedisce che le conseguenze dell’azione colposa dell’appaltante possano ricadere sul soggetto partecipante con l’esclusione della procedura.
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