Mutuo gratuito se vengono applicati interessi usurari
Pubblicato il 26 febbraio 2015
L'applicazione, da parte della banca, di
interessi usurari, comporta, per il disposto del secondo comma dell'articolo 1815 del Codice civile, che
non siano dovuti interessi di alcun genere, nemmeno quelli in misura legale.
Il
mutuo concesso, in questo contesto, diventa da oneroso a
gratuito.
E' quanto precisato dalla Corte d'appello di Campobasso nel testo della
sentenza n. 268 del 20 settembre 2014.
Estratto conto non contestato? Valgono comunque le censure sulla validità dei rapporti sottostanti
Nella medesima decisione, i giudici di secondo grado hanno, altresì, evidenziato che la
mancata contestazione di un
estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate,
riguarda gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate,
ma non impedisce la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti.
Poiché – ha continuato la Corte - l'articolo 1283 del Codice civile, in mancanza di usi contrari, fissa il
divieto di interessi sugli interessi scaduti, salvo che per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale o in forza di accordo successivo alla scadenza, le
clausole che prevedono una
capitalizzazione degli interessi sono da ritenere affette da
nullità per contrasto con norme imperative.
E detta
nullità è
rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'articolo 1421 del Codice civile,
sia nel giudizio di appello che in quello di legittimità, ove il suo accertamento non implichi l'acquisizione di ulteriori elementi di fatto.