Movimenti bancari non contabilizzati idonei elementi presuntivi
Pubblicato il 26 agosto 2010
La Cassazione, con sentenza
18809 del 20 agosto 2010, nell’accogliere il ricorso delle Entrate chiarisce che è legittimo l’accertamento nei confronti di un’impresa basato sul riscontro di movimentazioni bancarie non contabilizzate.
Nel caso di specie erano stati rilevati assegni girati al legale rappresentante dell’impresa dal legale rappresentante di una seconda impresa per conto della società. I giudici delle Commissioni tributarie che si erano occupate del caso avevano concluso che tali assegni si riferissero a operazioni di natura personale intercorse tra i legali rappresentanti.
La Corte, ribaltando i giudizi precedenti di Ctp e Ctr, ha affermato che è necessario dimostrare con riscontri sufficientemente motivati nelle sentenze il superamento dell’elemento presuntivo.