Movimenti bancari non contabilizzati idonei elementi presuntivi

Pubblicato il 26 agosto 2010 La Cassazione, con sentenza 18809 del 20 agosto 2010, nell’accogliere il ricorso delle Entrate chiarisce che è legittimo l’accertamento nei confronti di un’impresa basato sul riscontro di movimentazioni bancarie non contabilizzate.

Nel caso di specie erano stati rilevati assegni girati al legale rappresentante dell’impresa dal legale rappresentante di una seconda impresa per conto della società. I giudici delle Commissioni tributarie che si erano occupate del caso avevano concluso che tali assegni si riferissero a operazioni di natura personale intercorse tra i legali rappresentanti.

La Corte, ribaltando i giudizi precedenti di Ctp e Ctr, ha affermato che è necessario dimostrare con riscontri sufficientemente motivati nelle sentenze il superamento dell’elemento presuntivo.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Infortuni domestici: per i finanziamenti INAIL, domande dal 12 marzo 2025

13/01/2025

Possibili frodi nelle scritture contabili di periodo e in quelle di rettifica

10/01/2025

Tassazione cripto-attività: tutte le novità della Legge di Bilancio 2025

10/01/2025

Terzo settore: finanziamento di progetti sull’Intelligenza artificiale

10/01/2025

Carta Acquisti 2025: tutto su requisiti, benefici e modalità di richiesta

10/01/2025

Nuove procedure per frazionamenti catastali dal 2025

10/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy