Motivazione, Cassazione rigorosa

Pubblicato il 07 luglio 2008 Con la sentenza n. 12061 del 14 maggio 2008, la Suprema Corte è orientata verso una atteggiamento rigoroso relativamente al ricorso per Cassazione, stabilendo che, in virtù del principio di autosufficienza, lo stesso deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si impugna il provvedimento e deve inoltre consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di rinviare a fatti o elementi attinenti al pregresso giudizio di merito. Nel caso di specie, la Corte ha rigettato il ricorso che si limitava a indicare l’asserita violazione di norme, senza articolare la critica della sentenza impugnata. Di senso conforme si vedano le sentenze della Cassazione n. 23673/06 e n. 9783/08; in ordine alla ammissibilità per gli uffici finanziari di motivare l’atto impositivo per relationem, riferendosi ad una verifica posta in essere da terzi, si veda C. Cass. n. 10848/08 e C.Cass. n. 13840/08.

In tema di motivazione, la sentenza più significativa è quella della Corte di Cassazione n. 1905 del 19.1.2007 in cui si evidenzia come l’obbligo della motivazione si inserisce nelle norme dello Statuto del contribuente che assolvono la funzione di garantire la conoscenza e l’informazione del contribuente, nel quadro dei principi generali di collaborazione, trasparenza e buona fede che devono caratterizzare i rapporti tra Fisco e contribuente. Prima delle modifiche apportate dall’art. 7 L. 212/2000 e dall’art. 1. D.Lgs. 32/2001, che hanno introdotto l’obbligo di allegazione dell’atto richiamato ovvero di riproduzione del suo contenuto nell’atto notificato, la motivazione per relationem è possibile a condizione che il destinatario ne sia stato a conoscenza. Detto presupposto non è assolto con il riferimento ad atti di cui il contribuente possa “procurarsi la conoscenza”, poiché in tal caso verrebbe leso il suo diritto di difesa, limitando il tempo a sua disposizione per valutare la fondatezza della pretesa fiscale.
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