Modello AA9/11 in scadenza per i nuovi minimi

Pubblicato il 30 luglio 2012 È l’ultimo giorno utile per comunicare senza aggravi, con il modello AA9/11 (barrando, nel “quadro B” del modello, l’apposita casella), la fruizione del “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”- articolo 27, commi 1 e 2 del Dl 98/2011 - per quanti hanno, aprendo la partita Iva, iniziato l’attività nel 2012, senza aver adempiuto alla comunicazione.

Scadono oggi (in realtà ieri, ma era domenica), infatti, i 60 giorni dalla circolare n. 17/E/2012 del 30 maggio, che, ex articolo 1, comma 98 della legge 244/2007, spiega che i contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e presumono di rispettare i requisiti per l’applicazione della tassazione di favore, non devono esprimere alcuna specifica opzione, ma hanno l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/11). Nello specifico, la circolare citata dice: “A causa delle incertezze applicative inevitabilmente connesse alle rilevanti novità introdotte dall’art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2012 e, nelle more delle istruzioni fornite dall’Amministrazione, abbiano già aperto la partita Iva senza effettuare alcuna comunicazione, possono presentare la dichiarazione di variazione dati entro sessanta giorni dall’emanazione della presente circolare, senza incorrere in alcuna sanzione per il ritardo”.

L’anno in cui si considera iniziata la nuova attività produttiva è quello di effettivo esercizio della stessa e non quello della sola apertura della partita Iva.

Il modello AA9/11, approvato dalle Entrate con provvedimento del 18 maggio 2012, è disponibile dal 22 maggio 2012: chi ha provveduto prima di tale data alla comunicazione in oggetto con il precedente modello AA9/10 non è tenuto a rinnovare l’adempimento.

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