Con un provvedimento del 16 marzo 2016, l'agenzia delle Entrate modifica alcuni punti del provvedimento del 22 febbraio 2013 e aggiorna sia le istruzioni che le relative specifiche tecniche per la predisposizione del modello di “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate”.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 22 febbraio 2013 indica che i sostituti d’imposta che si avvalgono del Service Personale Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze (NoiPa) e l’Inps, nelle ipotesi in cui il modello 730 è stato presentato a un Caf o a un professionista abilitato, ricevono i risultati contabili attraverso i propri canali telematici dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.
Ora, con il provvedimento 40056/E/2016, si dispone che a partire dal 2016 i sostituti d’imposta gestiti dal sistema NoiPa sono inclusi, in via sperimentale, nel flusso telematico per il tramite dell’Agenzia. Resta escluso l’Inps, che riceve i modelli 730-4 in via telematica mediante l’utilizzo di propri sistemi.
Dunque: è obbligatorio per tutti, anche per i sostituti d’imposta che si avvalgono del Service Personale Tesoro del ministero dell’Economia e delle Finanze, un indirizzo telematico dove ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni dei redditi presentate dai propri dipendenti.
Se i sostituti gestiti dal sistema NoiPa ricevono risultati contabili di contribuenti non di loro “competenza”, per i quali quindi non sono tenuti a effettuare conguagli, devono restituire all’Amministrazione i 730-4, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia (quest’ultima provvede poi a informare il contribuente).
Per gli altri sostituti restano le vecchie regole: devono rimandare i modelli 730-4 entro il quinto giorno lavorativo successivo, per i conseguenti adempimenti, direttamente al Centro di assistenza fiscale (Caf) o al professionista abilitato indicato nel flusso telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".