Il cambio qualifica non influenza l’agevolazione contributiva. E’ quanto precisa il ministero del Lavoro nella nota protocollo n. 1066 di ieri, rispondendo ad un’istanza d’interpello avanzata dall’ordine dei dottori commercialisti di Parma, in merito alle agevolazioni previste dall’articolo 25, comma 9, della legge n. 223/1991 a favore dei datori di lavoro che assumono soggetti iscritti nelle liste di mobilità. In particolare, si tratta della possibilità per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato soggetti iscritti nelle liste di mobilità, di potere versare la propria quota di contribuzione, per i primi 18 mesi del rapporto di lavoro, in misura pari a quella fissata per gli apprendisti. L’interpello chiede se una società che abbia assunto un lavoratore iscritto nelle citate liste possa continuare a godere dei benefici contributivi, anche nel caso in cui venga effettuato un passaggio di qualifica del lavoratore da impiegato a dirigente. Il ministero del Lavoro, supportato anche dal parere dell’Inps, si è espresso favorevolmente: la disciplina normativa di riferimento (L. 223/1991) non contiene alcuna preclusione circa la possibilità del datore di lavoro di usufruire delle agevolazioni contributive, anche nell’ipotesi in cui lo stesso modifichi l’inquadramento professionale del lavoratore assunto dalle liste di mobilità. La norma, dunque, condiziona il diritto a usufruire delle agevolazioni a una situazione di fatto in essere al solo momento dell’assunzione e non anche ad eventi successivi.
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