Le sezioni unite civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16749 del 21 luglio 2006, hanno risolto un contrasto, nato all’interno della sezione lavoro, concernente i presupposti per fruire del trattamento di mobilità lunga previsto dall’articolo 7 della legge n. 223 del 1991, che si concreta, in determinate situazioni, nel prolungamento dell’indennità di mobilità concessa ai lavoratori destinatari di licenziamenti collettivi, i quali mediante tale istituto sono messi nella condizione di completare, con il computo dei periodi di erogazione del trattamento, i requisiti mancanti per il conseguimento della pensione. I giudici di legittimità hanno sostenuto la tesi più favorevole al lavoratore affermando che, ai fini della concessione della mobilità lunga, il requisito dei 28 anni di contribuzione che deve far valere il lavoratore può essere conseguito, al momento della cessazione dell’attività lavorativa, sia mediante il cumulo dei contributi versati nella gestione generale dei lavoratori dipendenti sia attraverso la ricongiunzione dei diversi periodi assicurativi versati in gestioni diverse.
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