Precisa l’Istituto nazionale di previdenza nel messaggio 33100 di ieri che la corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità – articolo 7, comma 5, della legge 223/91 – s’applica anche ai lavoratori beneficiari di trattamenti di mobilità in deroga e a lavoratori licenziati dalle imprese commerciali (50-200 dipendenti), dalle agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici) e dalle imprese di vigilanza. Ai lavoratori che presentino richiesta di anticipazione dell’indennità di mobilità andrà chiarito che la concessione produce la cancellazione del lavoratore dalla relativa lista con conseguente esclusione d’ogni beneficio connesso con detta iscrizione.
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