Mobilità al Sud, conta il lavoro

Pubblicato il 07 novembre 2008 Per dare attuazione al principio sancito in sede giurisprudenziale – Cassazione, sentenza 11326 del 2005 – la circolare Inps numero 95/2008 di ieri afferma che nel riconoscere la maggiorazione di 12 mesi del periodo di erogazione dell’indennità di mobilità ai lavoratori delle aree svantaggiate del Sud, occorre riferirsi in via esclusiva al luogo ove l’impresa ha deciso di organizzare stabilmente l’attività lavorativa del soggetto interessato. Le Sezioni unite, chiamate alla soluzione di un contrasto su questo tema, avevano infatti inteso risalire alle ragioni che hanno ispirato il Legislatore alla formulazione dell’articolo 7, comma 2, della legge n. 223/1991, ravvisabili nell’esigenza di preferire la difficoltà presunta del lavoratore nella ricerca di una nuova occupazione, fornendo a coloro che si prevede affrontino maggiori difficoltà, una tutela più generosa rispetto alla durata della prestazione. Diviene allora determinante proprio la circostanza che l’impresa abbia scelto di organizzare stabilmente la prestazione lavorativa di alcuni dei suoi dipendenti, in funzione del raggiungimento dei propri obiettivi di produzione, non rilevando, nell’identificazione del requisito territoriale, ulteriori elementi “come il luogo di assunzione, o quello in cui ha sede legale l’impresa o quello di residenza del lavoratore o quello, infine, in cui è stata aperta la procedura di mobilità”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contratto di locazione nullo, restituzione dei canoni versati

03/01/2025

Nuove norme sul denaro contante e oro da investimento in GU

03/01/2025

Regime IVA non imponibile per navi in refitting: chiarimenti Entrate

03/01/2025

Mimit, 250 mln per i contratti di sviluppo nella ZES Unica

03/01/2025

Global minimum tax, regole per la fiscalità differita nell’esercizio transitorio

03/01/2025

Agricoltori, come fruire dell’esonero contributivo nei territori alluvionati

03/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy