Con il Dl 223/06 il Governo aveva stabilito che a far data dal 4 luglio 2006, per calcolare gli ammortamenti “il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza” (comma 7, art. 36). Il principio è stato poi dettagliato e applicato: il Parlamento è, infatti, intervenuto per spiegare come determinare il calcolo dei costi da escludere dalle quote di ammortamento. A tal proposito è intervenuta la legge 248/06 che, a far data dal 12 agosto, ha stabilito che il costo andasse qualificato sulla base di una stima certificata da un professionista abilitato. Con il Dl 262/06, la regola è stata estesa anche ai fabbricati strumentali acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria. Tuttavia, con la conversione in legge del Dl 262, operata dalla legge 286/06, è scomparso il riferimento alla perizia dei professionisti e si prende come metro di paragone il valore esposto in bilancio. La legge Finanziaria si avvia, infine, a modificare l’articolo 54 del Tuir facendo valere la limitazione della deduzione anche su immobili strumentali dei professionisti. Questo è solo uno dei tanti casi di frenesia legislativa che si sono evidenziati dallo scorso 4 luglio ad oggi: continue sono state le disposizioni intervenute a disciplinare il trattamento fiscale delle aree e fabbricati. E il rebus ancora non è stato del tutto risolto. Il ministero dell’Economia ha, così, promesso un nuovo intervento legislativo.
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