Misure cautelari anche nel processo tributario

Pubblicato il 12 luglio 2011 È stata sospesa dalla Sezione XVIII della Ctr di Milano, con l'ordinanza 9/2011, una sentenza di primo grado in cui si sospetta possa essere intervenuto un travisamento dei fatti da parte del giudice. La sospensione è sostenuta dalla normativa recata dall’articolo 283 del Codice di procedura civile: su richiesta di parte, il giudice d’appello può sospendere in tutto o in parte l’esecuzione della sentenza impugnata in presenza di gravi e fondati motivi.

La pronuncia si inserisce tra quelle che si orientano favorevolmente verso la possibilità nel processo tributario di poter sospendere le sentenze nelle more di giudizi di appello e di Cassazione qualora sussistano elementi che ne mettano in dubbio la fondatezza.

La sentenza in oggetto ha un precedente sempre della Ctr Milano: con ordinanza 2/2011, infatti, è stata sospesa una sentenza d’appello che prevedeva la chiusura di un esercizio commerciale. In tal caso la sospensione è stata giustificata dalla irreparabilità del danno se l’impugnazione da parte dell’esercente fosse accolta.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Braccianti agricoli, trascinamento di giornate: adempimenti entro il 24 febbraio 2025

06/02/2025

Sgravio contributivo lavoratrici madri: ok anche per lavoratrici intermittenti

06/02/2025

Nuova chance per l’assegnazione agevolata nel 2025

06/02/2025

Investimenti sostenibili 4.0, agevolate PMI del Sud

06/02/2025

Riduzione IRPEF e rottamazione: risposte di Leo

06/02/2025

Contraddittorio preventivo e sospensione feriale: chiarimenti su termini e applicabilità

06/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy