Ministero Interno su seggiolini antiabbandono: obbligo sanzionabile dal 7 novembre

Pubblicato il 07 novembre 2019

Una circolare del ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – ha precisato che dal 7 novembre 2019 sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 172 Codice della Strada, per chi non si doti di dispositivi antiabbandono "salva bimbi".

Il 7 novembre è la data dell’entrata in vigore del Decreto ministeriale n. 122 del 2 ottobre 2019, contenente le specifiche sulle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali a cui dovranno attenersi i costruttori dei dispositivi antiabbandono, ovvero dei dispositivi volti a prevenire l'abbandono di bambini sotto i quattro anni nei veicoli chiusi.

Da tale data, secondo quanto previsto a norma dell’articolo 1, comma 3, della citata Legge n. 117/2018, sarebbero dovuti decorrere 120 giornitrascorsi i quali le disposizioni di modifica dell’articolo 172 del Codice della strada sarebbero divenute operative. Questo per consentire ai costruttori di adeguarsi alle specifiche medesime.

Operatività dell'obbligo anticipata 

Ora, però, da quanto messo nero su bianco nella circolare esplicativa del ministero dell’Interno n. 300/A/9434/19/109/12/3/4/1 del 6 novembre 2019, sembra che l'operatività delle dette disposizioni sia stata anticipata.

Nella circolare, viene specificato che “Le disposizioni operative del decreto ministeriale sono in vigore dal 7 novembre 2019 e, di conseguenza, dalla stessa data sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 172 Codice della Strada, introdotte dalla legge 1 ottobre 2018, n. 117”.

I dispositivi – si precisa nella nota - devono essere utilizzati nei veicoli appartenenti alle categorie MI, Nl, N2 e N3 di cui all'art. 47 del Codice della Strada immatricolati in Italia o immatricolati all'estero, quando condotti da residenti in Italia, per il trasporto di bambini di età inferiore a 4 anni.

Tra le caratteristiche generali indicate, si prevede che tali dispositivi possano, alternativamente:

I dispositivi, in ogni caso, dovranno rispondere alle prescrizioni elencate nell' allegato A del decreto, in base alle caratteristiche ivi elencate.

Nelle istruzioni del dicastero dell'Interno viene altresì spiegato che poiché non è prevista l'omologazione dei citati dispositivi, “per verificarne la regolarità occorre appurare che gli stessi siano rispondenti alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali fissate nel decreto ministeriale e, in particolare, che abbiano le caratteristiche indicate nell'allegato A del decreto medesimo”.

Si precisa che ai sensi di quanto disposto dall’art. 172 C.d.S., la mancata dotazione di questi dispositivi determinerà una sanzione amministrativa da 81 euro a 326 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy