L'agenzia delle Entrate ha rilasciato alcune precisazioni operative sul tema della tassazione delle compravendite di abitazioni fra privati e sull'imposta sostitutiva delle plusvalenze derivanti dalle cessioni di immobili. Nello specifico, il Fisco si è espresso in materia di pertinenze: affermando che non vi sono limiti al trasferimento di queste ultime, con o autonomamente rispetto all'abitazione, purché si tratti effettivamente di pertinenze e che questo risulti dal rogito. Inoltre, per quanto riguarda la nuova normativa sulla tassazione del valore catastale, l'Agenzia ha sostenuto che essa è applicabile solo al trasferimento di fabbricati censiti nel catasto come immobili ad uso abitativo, mentre ne restano esclusi tutti quelli che, pur avendo i requisiti per essere destinati ad uso abitativo, sono iscritti in una categoria catastale diversa (fabbricati accatastati come uffici o negozi). Infine, nell'ipotesi di cessione di aree edificabili da parte di un soggetto non imprenditore, le plusvalenze ottenute dalla differenza tra il prezzo di vendita e il valore fiscalmente riconosciuto, devono scontare il fatto che il valore fiscale dell'immobile potrà essere rivalutato con l'applicazione della percentuale di variazione degli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati (articolo 68 Tuir).
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