Microimprese: dal 1° giugno 2013 stop all’autocertificazione della valutazione dei rischi. A regime il DVR

Pubblicato il 30 maggio 2013
Il TU sulla sicurezza sul lavoro alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori, da un lato impone di redigere il DVR - Documento di valutazione rischi - sulla base delle procedure standard e dall’altro dà possibilità fino ad una certa data alle stesse di autocertificare, senza redigere il documento, di aver valutato il rischio.

Restano escluse  dall’autocertificazione  le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 28.

Il comma 5 dell'articolo 29, del Dlgs 81/2008 - TU sicurezza sul lavoro - così come modificato dalla legge di stabilità 2013, reca:

“I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Realizzato secondo le procedure standardizzate ai sensi degli artt. 17, 28, 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Il decreto interministeriale - Lavoro, Salute e Interno - del 30 novembre 2012, che reca il modello standard elaborato per la redazione del DVR nel rispetto delle procedure standardizzate, è entrato in vigore il 6 febbraio 2013.

Stante la proroga "Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale", ai sensi della nota protocollo n. 2583 del 31 gennaio 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si precisa che

la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013.


Aziende che occupano fino a dieci lavoratori: dal 1° giugno 2013 stop all’autocertificazione della valutazione dei rischi. A regime il DVR con o senza le procedure standardizzate fissate dal Dm del 30 novembre 2012.

 

Il modello Dvr standardizzato è uno strumento di riferimento, approvato dalla Commissione consultiva istituita dal ministero del Lavoro, per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte delle aziende che occupano fino a 10 lavoratori (con deroga per quelle con 50), al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza, in modo coerente con quanto previsto dal Dlgs. 81/2008 agli articoli 28 e 29.

Attenzione!

Con risposta del 15 novembre 2012, all’interpello n. 7/2012 il ministero del Lavoro chiarisce che:

“il datore di lavoro di una azienda fino a 10 lavoratori disporrà ... delle procedure standardizzate quale strumento identificato dal Legislatore per la redazione del DVR in contesti lavorativi di limitate dimensioni senza che ciò implichi che egli non possa dimostrare – attraverso la predisposizione di un DVR per mezzo di procedure eventualmente non corrispondenti a quelle standardizzate – di avere rispettato integralmente le disposizioni in materia di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008.

Resta inteso, del tutto conseguenzialmente, che qualora una azienda con meno di dieci lavoratori abbia già un proprio DVR (in quanto ha deciso di non avvalersi della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi ma di preparare comunque un DVR pur non essendovi obbligata) tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate, fermi restando i sopra richiamati obblighi di aggiornamento, legati alla natura “dinamica” del DVR.”.



Dunque, la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione. La procedura standardizzata rappresenta una semplificazione per le aziende che devono redigere il DVR.

Il modello può essere utilizzato anche dalle imprese fino a 50 lavoratori, ad eccezione delle aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.28.

Deve essere munito di “data certa” oppure attestata dalla sottoscrizione del documento, ai soli fini della prova della data, da parte del RSPP, RLS o RLST, e del medico competente, ove nominato. In assenza di MC o RLS o RLST, la data certa va documentata con PEC o altra forma prevista dalla legge.

I moduli, custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi, devono essere in forma cartacea o su supporto informatico purché possa essere attribuita data certa.

Le nuove imprese effettueranno immediatamente la valutazione dei rischi e redigeranno il DVR entro 90 giorni dall'inizio delle attività.

Soggetto obbligato

Il datore di lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR.

Pertanto, unico responsabile dell’effettuazione della valutazione, sulla base della procedura standardizzata, è il datore di lavoro che coinvolgerà alcuni soggetti in conformità a quanto previsto dal Titolo I, Capo III del Dlgs. 81/2008 e successive modificazioni e in relazione all’attività e alla struttura dell’azienda.

Devono redigere il Dvr anche i titolari di studi professionali. L'accordo non è rivolto solo ai dipendenti degli studi, ma estende il suo campo di applicazione anche nei confronti dei collaboratori e dei liberi professionisti che operano nel contesto organizzato.

Valutazione rischi e compilazione del documento

Il Datore di lavoro in collaborazione con il RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - (se diverso dal Datore di lavoro) e il Medico competente, ove previsto (art.41 Dlgs. 81/08 e successive modificazioni),

effettuerà la valutazione dei rischi aziendali e la compilazione del documento, previa consultazione del Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS)/ Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso ed eventualmente di quelle derivanti da segnalazioni dei lavoratori, secondo 4 punti:

1) descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni;

2) identificazione dei pericoli presenti in azienda;

3) valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;

4) definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.

La valutazione dei rischi, essendo un processo dinamico, deve essere riesaminata se intervengano cambiamenti significativi, ai fini della salute e sicurezza, nel processo produttivo, nell’organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, oppure a seguito di incidenti, infortuni e risultanze della sorveglianza sanitaria.

A seguito di tale riconsiderazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. In tali ipotesi, il DVR deve essere rielaborato nel termine di 30 giorni dalle rispettive causali.

Sanzioni

Come dispone l’articolo 55 del Dlgs n. 81/2008, modificato dall’articolo 32 del Dlgs n. 106/2009, per la violazione dell'articolo 29, comma 1, il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Le sanzioni sono dirette solo al datore poiché gli adempimenti non sono delegabili neppure al dirigente.

Approssimativamente per:

- omessa redazione del DVR si profila l’ arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (la pena è aumentata a 4/8 mesi nelle aziende a rischio di incidente rilevante e con l’esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, atmosfere esplosive);

- incompleta redazione del DVR, con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità, si prospetta l’ammenda da 2mila a 4mila euro;

- incompleta redazione del DVR, con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l`individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione, l’ammenda può andare da mille a 2mila euro.

Possibili rimedi

Si premette che nelle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal TU e da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero la pena della sola ammenda, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, impartisce al contravventore un’apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario.

In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l’illecito amministrativo, può pagare una somma pari alla misura minima prevista dalla legge, se provvede a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall’organo di vigilanza con verbale di primo accesso ispettivo.

Per le contravvenzioni punite solo con l’arresto, il giudice può, su richiesta dell’imputato, sostituire la pena irrogata - nel limite di 12 mesi - con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di legge. La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato, ma non si sostituisce all’arresto quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai 40 giorni. La somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000.

Quadro normativo

- Dlgs 81/2008 - TU sicurezza sul lavoro - così come modificato dalla legge di stabilità 2013;

- decreto interministeriale - Lavoro, Salute e Interno - del 30 novembre 2012 (modello standard)

- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota protocollo n. 2583 del 31 gennaio 2013

- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello n. 7 del 15 novembre 2012;

- Dlgs 106/2009


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