Microimprese: dal 1° giugno 2013 stop all’autocertificazione della valutazione dei rischi. A regime il DVR
Pubblicato il 30 maggio 2013
Il TU sulla sicurezza sul lavoro alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori, da un lato impone di redigere il DVR
- Documento di valutazione rischi - sulla base delle procedure standard
e dall’altro dà possibilità fino ad una certa data alle stesse di
autocertificare, senza redigere il documento, di aver valutato il
rischio.
Restano escluse dall’autocertificazione le aziende
che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad
effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 28.
Il
comma 5 dell'articolo 29, del Dlgs 81/2008 - TU sicurezza sul lavoro -
così come modificato dalla legge di stabilità 2013, reca:
“I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di
cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di
cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo
mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto
interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e,
comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare
l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel
precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31,
comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Realizzato secondo le procedure standardizzate ai sensi degli artt. 17, 28, 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Il
decreto interministeriale - Lavoro, Salute e Interno - del 30 novembre 2012, che reca il
modello standard elaborato per la redazione del DVR nel rispetto delle procedure standardizzate, è entrato in vigore il 6 febbraio 2013.
Stante la proroga "
Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale", ai sensi della nota protocollo n. 2583 del 31 gennaio 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si precisa che
la
possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei
rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013.
Aziende che occupano fino a dieci lavoratori: dal 1° giugno 2013 stop
all’autocertificazione della valutazione dei rischi. A regime il DVR
con o senza le procedure standardizzate fissate dal Dm del 30 novembre
2012. |
Il modello Dvr standardizzato è uno
strumento di riferimento, approvato dalla Commissione consultiva
istituita dal ministero del Lavoro, per l’effettuazione della
valutazione dei rischi da parte delle aziende che occupano fino a 10
lavoratori (con deroga per quelle con 50), al fine di individuare le
adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il
programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di salute e sicurezza,
in modo coerente con quanto previsto dal Dlgs. 81/2008 agli articoli 28 e 29.
Attenzione!
Con risposta del 15 novembre 2012, all’interpello n. 7/2012 il ministero del Lavoro chiarisce che:
“il
datore di lavoro di una azienda fino a 10 lavoratori disporrà ... delle
procedure standardizzate quale strumento identificato dal Legislatore
per la redazione del DVR in contesti lavorativi di limitate dimensioni
senza che ciò implichi che egli non possa dimostrare – attraverso la
predisposizione di un DVR per mezzo di procedure eventualmente non
corrispondenti a quelle standardizzate – di avere rispettato
integralmente le disposizioni in materia di valutazione dei rischi di
cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008.
Resta
inteso, del tutto conseguenzialmente, che qualora una azienda con meno
di dieci lavoratori abbia già un proprio DVR (in quanto ha deciso di
non avvalersi della facoltà di autocertificare la valutazione dei
rischi ma di preparare comunque un DVR pur non essendovi obbligata)
tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le
indicazioni delle procedure standardizzate, fermi restando i sopra
richiamati obblighi di aggiornamento, legati alla natura “dinamica” del
DVR.”.
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Dunque,
la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di
lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e
comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità
quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali
e di prevenzione. La procedura standardizzata rappresenta una
semplificazione per le aziende che devono redigere il DVR.
Il modello può essere utilizzato anche dalle
imprese fino a 50 lavoratori,
ad eccezione delle aziende che per particolare condizione di rischio o
dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai
sensi dell’art.28.
Deve essere munito di “
data certa”
oppure attestata dalla sottoscrizione del documento, ai soli fini della
prova della data, da parte del RSPP, RLS o RLST, e del medico
competente, ove nominato. In assenza di MC o RLS o RLST, la data certa
va documentata con PEC o altra forma prevista dalla legge.
I moduli, custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi, devono essere in
forma cartacea o su supporto informatico purché possa essere attribuita data certa.
Le
nuove imprese effettueranno immediatamente la valutazione dei rischi e
redigeranno il DVR entro 90 giorni dall'inizio delle attività.
Soggetto obbligato
Il
datore di lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR.
Pertanto,
unico responsabile dell’effettuazione della valutazione, sulla base
della procedura standardizzata, è il datore di lavoro che coinvolgerà
alcuni soggetti in conformità a quanto previsto dal Titolo I, Capo III
del Dlgs. 81/2008 e successive modificazioni e in relazione
all’attività e alla struttura dell’azienda.
Devono redigere il Dvr anche i titolari di
studi professionali.
L'accordo non è rivolto solo ai dipendenti degli studi, ma estende il
suo campo di applicazione anche nei confronti dei collaboratori e dei
liberi professionisti che operano nel contesto organizzato.
Valutazione rischi e compilazione del documento
Il Datore di lavoro in collaborazione con il
RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - (se diverso dal Datore di lavoro) e il
Medico competente, ove previsto (art.41 Dlgs. 81/08 e successive modificazioni),
effettuerà
la valutazione dei rischi aziendali e la compilazione del documento,
previa consultazione del Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS)/ Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST),
tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso ed eventualmente
di quelle derivanti da segnalazioni dei lavoratori, secondo 4 punti:
1) descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni;
2) identificazione dei pericoli presenti in azienda;
3) valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
4) definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.
La valutazione dei rischi, essendo un processo dinamico, deve essere riesaminata se intervengano
cambiamenti significativi,
ai fini della salute e sicurezza, nel processo produttivo,
nell’organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione
della tecnica, oppure a seguito di incidenti, infortuni e risultanze
della sorveglianza sanitaria.
A seguito di tale
riconsiderazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
In tali ipotesi, il DVR deve essere rielaborato nel
termine di 30 giorni dalle rispettive causali.
Sanzioni
Come
dispone l’articolo 55 del Dlgs n. 81/2008, modificato dall’articolo 32
del Dlgs n. 106/2009, per la violazione dell'articolo 29, comma 1, il
datore di lavoro è punito con l'
arresto da tre a sei mesi o con l'
ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
Le sanzioni sono dirette solo al datore poiché gli adempimenti non sono delegabili neppure al dirigente.
Approssimativamente per:
-
omessa redazione
del DVR si profila l’ arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2.500 a
6.400 euro (la pena è aumentata a 4/8 mesi nelle aziende a rischio di
incidente rilevante e con l’esposizione a rischi biologici,
cancerogeni/mutageni, atmosfere esplosive);
-
incompleta redazione
del DVR, con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine
di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza,
misure di prevenzione e protezione, procedure sulle misure da adottare
e distribuzione dei compiti e delle responsabilità, si prospetta
l’ammenda da 2mila a 4mila euro;
-
incompleta redazione del
DVR, con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti
i rischi, l`individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a
rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale,
specifica esperienza ed adeguata formazione, l’ammenda può andare da
mille a 2mila euro.
Possibili rimedi
Si
premette che nelle contravvenzioni in materia di igiene, salute e
sicurezza sul lavoro previste dal TU e da altre disposizioni aventi
forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa
dell’arresto o dell’ammenda ovvero la pena della sola ammenda, allo
scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza,
nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, impartisce al
contravventore un’apposita
prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario.
In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di
estinguere l’illecito amministrativo,
può pagare una somma pari alla misura minima prevista dalla legge, se
provvede a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine
assegnato dall’organo di vigilanza con verbale di primo accesso
ispettivo.
Per le
contravvenzioni punite solo con l’arresto,
il giudice può, su richiesta dell’imputato, sostituire la pena irrogata
- nel limite di 12 mesi - con il pagamento di una somma determinata
secondo i criteri di legge. La sostituzione può avvenire solo quando
siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze
dannose del reato, ma non si sostituisce all’arresto quando la
violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un
infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione
personale che abbia comportato l’incapacità di attendere alle ordinarie
occupazioni per un periodo superiore ai 40 giorni. La somma non può
essere comunque inferiore a euro 2.000.
Quadro normativo
- Dlgs 81/2008 - TU sicurezza sul lavoro - così come modificato dalla legge di stabilità 2013;
- decreto interministeriale - Lavoro, Salute e Interno - del 30 novembre 2012 (modello standard)
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota protocollo n. 2583 del 31 gennaio 2013
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello n. 7 del 15 novembre 2012;
- Dlgs 106/2009
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