L’avvio dell'iter per il Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno non necessita del rilascio del certificato antimafia. Autorizzata la fruizione sotto condizione risolutiva: in caso di verifica antimafia negativa, l’Agenzia delle Entrate recupererà l'intera somma.
Con una circolare del 3 luglio 2018, il ministero dell’Interno accoglie quanto chiesto da Confindustria e consente, anche senza la verifica antimafia rilasciata dalle Prefetture, di corrispondere i contributi, i finanziamenti e le altre erogazioni sotto condizione risolutiva.
La misura del credito d’imposta - per l'acquisizione di beni strumentali nuovi nel periodo dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019 - da recuperare in caso di avveramento della condizione risolutiva, si conviene che dovrà trattarsi dell’intero importo autorizzato, spiega la circolare.
Con la Legge di stabilità 2016 è stato introdotto, per gli anni dal 2016 al 2019, un credito di imposta a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie e del 10 per cento per le grandi.
Il decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ha modificato la disciplina del credito d’imposta, prevedendo tra l’altro:
l’estensione dell’agevolazione all’intero territorio della regione Sardegna;
l’innalzamento delle aliquote del credito d’imposta che sono stabilite nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 (dal 10% al 25% per le grandi aziende, dal 15% al 35% per le medie e dal 20% al 45% per le piccole imprese);
l’aumento dell’ammontare massimo agevolabile per ciascun progetto di investimento;
la cumulabilità del credito d’imposta con altri aiuti di Stato e con gli aiuti de minimis, nei limiti dell’intensità o dell’importo di aiuti più elevati consentiti dalla normativa europea.
Diverso è il caso in cui la documentazione interdittiva venga comunicata successivamente ad una precedente liberatoria, in virtù della quale era già stata legittimamente autorizzata la fruizione del credito d’imposta, senza l’apposizione di condizioni risolutive: non si può procedere alla revoca dell’autorizzazione.
Infatti, le norme di riferimento, nel prevedere l’esercizio della revoca o del recesso, contemplano solo i casi della stipula del contratto, della concessione dei lavori o dell’autorizzazione al subcontratto, senza alcun richiamo alle erogazioni.
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