Metà dell’ipocatastale se il riscatto è posteriore al 1° ottobre 2006
Pubblicato il 22 settembre 2010
L’agenzia delle Entrate, con la nota
128760 del 14 settembre 2010, nel rispondere ad un interpello posto da Assilea (Associazione italiana leasing), chiarisce che è la data del riscatto, e non quella dell’acquisto dell’immobile da parte di una società di leasing, a determinate la misura delle imposte ipotecaria e catastale che l’utilizzatore deve in sede di riscatto.
Nello specifico, si chiedeva quale legge dovesse essere applicata circa un immobile acquistato prima del 1° ottobre 2006: se la legge in vigore alla data del riscatto o la legge in vigore al momento dell’acquisto del bene.
In tal caso, lo sconto d’imposta - ex articolo 35, comma 10-ter, del Decreto legge 223/06 – è applicabile.
Non è plausibile la tesi dell’Ufficio che sostiene che lo sconto dell’aliquota nel riscatto è subordinato allo sconto della stessa nel primo passaggio, dunque l’acquisto del bene.