Corte di giustizia delle Comunità europee, causa C-275/06 del 29 gennaio 2008: l’intervento sulla delicata questione della protezione della proprietà intellettuale nell’era di Internet produce il principio di diritto in virtù del quale le direttive comunitarie a tutela dei diritti d’autore – la 2000/31/CE, la 2001/29/CE, la 2004/48/CE e la 2002/58/CE – non impongono agli Stati membri di istituire l’obbligo, in capo ai provider, di comunicare dati personali per garantire l’effettiva tutela del diritto d’autore nel contesto di un procedimento civile. Ma neppure lo escludono: il diritto Ue richiede che gli Stati membri, in occasione della trasposizione delle richiamate direttive, interpretino le medesime in modo da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico comunitario. La Corte sottolinea che tra le deroghe consentite dalle direttive sulla tutela dei dati personali vi sono le misure necessarie per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Trattandosi, peraltro, di direttive dalla natura necessariamente generica, esse lasciano agli Stati membri ampi margini di discrezionalità.
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