La Cassazione nella sentenza n. 9127, depositata il 19 aprile 2006, chiarisce, partendo dal caso di un accertamento bancario senza la richiesta esplicita della documentazione da parte dell’Amministrazione, che la limitazione ad usare i documenti contabili in giudizio come prova in favore del contribuente è attuata quando si sia in presenza del rifiuto del contribuente stesso di produrre documenti e scritture contabili alla richiesta specifica e precisa in tal senso dell’agenzia delle Entrate. La sentenza assume che la norma – articolo 32, comma 4, del Dpr 600/73 - non abbia come finalità quella di prevedere una sanzione indiretta del contribuente, con la limitazione del diritto alla difesa, ma muove dalla possibilità di una mancata genuinità dei documenti prodotti visto il rifiuto in sede di verifica ad esibirli.
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