Mediazione. Un documento Cndcec sugli aspetti procedurali e l'ambito applicativo della clausola statutaria

Pubblicato il 20 giugno 2012 Tra le opportunità offerte dalla normativa prevista dal D.lgs. n. 28/2010, vi è quella di valutare la convenienza e gli effetti della clausola di mediazione nell’ambito contrattuale e societario. In altre parole, si tratta di decidere se e come inserire in un contratto o in un atto di costituzione/statuto di un ente la clausola che prevede l’esperimento del tentativo di mediazione prima di ricorrere alle tradizionali vie di gestione del contenzioso (giustizia ordinaria o arbitrato).

In tema di accesso alla mediazione, l’articolo 4, comma 1, del Decreto appena citato dispone che la domanda di mediazione vada depositata presso un ente iscritto nel Registro degli organismi di mediazione. In caso di più istanze relative alla medesima controversia, come precisa ulteriormente la norma, la mediazione si svolge davanti all’organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Ecco allora che, in mancanza di una specifica indicazione dell’ente presso il quale attivare la mediazione, la scelta viene compiuta dalla parte più solerte con effetti vincolanti nei confronti dell’altra.

Scegliere l’ente davanti al quale si svolgerà la mediazione vuol dire stabilire dove si andrà, dell’opera di quali mediatori si usufruirà e soprattutto a quale Regolamento si aderirà.

Pertanto, nel modulare la clausola di mediazione (sempre consigliato quale strumento conciliativo, nel desiderio di esperire mezzi alternativi prima di inasprire i toni del conflitto) è opportuno tener conto di una serie di elementi, quali:

- identificazione delle parti del contratto o comunque dei soggetti nei riguardi dei quali si decide di applicare la clausola;

- individuazione (specifica o solo territoriale) dell’Organismo di mediazione presso cui attivare il tentativo di mediazione. Sul punto, viene sottolineata l’opportunità di riportare il nominativo di un secondo Organismo nel caso in cui il primo, al momento di deposito della domanda di mediazione, non fosse più in grado di svolgere il relativo servizio. Si evita in tal modo che le vicende degli Organismi (ad esempio: sospensione o cancellazione dal Registro presso il Ministero della Giustizia) possano in qualche misura incidere sull’esercizio della mediazione;

- definizione del successivo percorso da seguire (foro competente o arbitrato con arbitro unico o con collegio arbitrale o arbitrato amministrato) nell’ipotesi i cui il tentativo di mediazione non vada a buon fine;

- previsione di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11, comma, 2, del D.lgs. n. 28/2010; - previsione di sanzioni per chi non aderisse al tentativo di mediazione senza giustificato motivo;

- previsione di vincoli o penali in caso di violazione della clausola.

Queste, in linea di massima, le indicazioni che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili offre nel documento dal titolo “La clausola di mediazione a tutela dei commercialisti e degli organi di controllo societario”, pubblicato il 19 giugno 2012 sul sito dedicato.
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