Con nota circolare DAG n. 81869 del 14 aprile 2023, il ministero della Giustizia ha revocato, a pochi giorni dall'emanazione, la circolare del 6 aprile 2023 sui requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nel registro degli organismi di mediazione civile e commerciale, alla luce delle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia.
Il provvedimento di revoca è stato disposto in considerazione delle segnalazioni pervenute circa "insuperabili criticità operative" che deriverebbero dal rispetto delle indicazioni contenute nella circolare.
Il contenuto di quest'ultima, quindi, è stato integralmente sostituito con nuove indicazioni.
Innanzitutto, viene constatato che i novellati requisiti di cui all’art. 16, comma 1 ter, del Decreto legislativo n. 28/2010 "non possono, allo stato, trovare una immediata applicazione sino a che non si sarà proceduto all’adeguamento ed alla specificazione dei requisiti di conferma dell’iscrizione mediante modifica del decreto ministeriale n. 180 del 2010...".
Preso atto di ciò, il ministero ritiene necessario, in fase di valutazione del diritto degli enti interessati al mantenimento dell’iscrizione, soprassedere - fino all’entrata in vigore delle modifiche da apportare al citato decreto ministeriale - all’esame dei suddetti requisiti, difettando una disposizione regolamentare di riferimento.
A seguire, viene fatto riferimento alla disposizione di cui all’art. 41, comma 2, del Decreto legislativo n.149/2022 sull'istanza di mantenimento nel registro, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento dei requisiti.
Viene confermato, in merito, che tutti gli organismi di mediazione che intendano mantenere l’iscrizione nel registro, sono tenuti a presentare apposita istanza entro il 30 aprile 2023.
Per gli enti che entro tale data non abbiano presentato istanza, si desume che non intendano mantenere l’iscrizione, di tal ché verranno sospesi, senza preavviso.
Tornando, invece, agli enti che abbiano presentato istanza di permanenza nel registro, viene sottolineato che l’Ufficio non provvederà ad eseguire alcuna valutazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall’art. 16, comma 1 ter, citato, riservandosi ogni valutazione all’esito delle modifiche che verranno apportate al decreto ministeriale.
Il ministero, di seguito, sottolinea che anche per l’individuazione dei requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori è necessario attendere l’adozione delle modifiche al menzionato decreto ministeriale, che dovrà specificare tali requisiti.
Per gli enti di formazione che abbiano presentato tempestiva domanda di mantenimento, dunque, l’Ufficio si riserva di operare successive verifiche circa la sussistenza di tali requisiti, all’esito dell’entrata in vigore delle modifiche al Dm.
Per finire, viene evidenziato che il modulo per la presentazione dell’istanza di permanenza nel registro sarà a breve disponibile sulla piattaforma dedicata.
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