Maxibollo per 11 giorni

Pubblicato il 05 agosto 2011 Con la circolare n. 40 del 4 agosto 2011, l’agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’imposta di bollo sulle comunicazioni inviate dagli intermediari finanziari ai clienti relativamente ai depositi di titoli, alla luce della conversione con modificazioni nella legge 111/2011 dell’articolo 23, comma 7, del decreto-legge 98/2011.

Tra le precisazioni la più importante è quella che deriva dalla soppressione durante la conversione della disposizione che aumentava il bollo.

In sostanza, la previsione del maxibollo in misura maggiore - per ogni esemplare a prescindere dal valore: per la comunicazione annuale120 euro; euro per la comunicazione semestrale euro 60; euro per la comunicazione trimestrale euro 30; euro per la comunicazione mensile 10 euro - vige solo per il periodo tra l’approvazione del decreto (6 luglio2011) e la conversione in legge (16 luglio 2011).

Pertanto, dal 17 luglio 2011 si applicheranno gli importi stabiliti con l'articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge 98/2011, come modificato dalla legge di conversione n. 111/2011.

Ne consegue che: “Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385” sono da assoggettare all’imposta di bollo, nella misura stabilita dalla medesima disposizione, graduata in scaglioni che tengono conto del valore complessivo nominale o di rimborso dei titoli detenuti presso ciascun intermediario finanziario (meno di 50mila; tra 50mila e 150.000; da 150mila a 500mila; da 500mila in su).

Inoltre, si chiarisce che ogni deposito dello stesso cliente presso la stessa banca sconta un bollo, mentre per lo stesso deposito cointestato a più soggetti, purché siano gli stessi, l'imposta è dovuta una sola volta.

Per le altre precisazioni si rimanda al testo.
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