Maternità, sostegno trasferibile
Pubblicato il 09 agosto 2008
Il presidente del Tribunale di Firenze ha riconosciuto il diritto all'indennità di maternità ad un avvocato padre, condannando la Cassa forense a versare allo stesso la somma di 21 mila euro, pari a cinque mesi di reddito. Poiché la moglie, una libera professionista, non ne aveva fatto richiesta, era stato il papà (avvocato) a reclamare il diritto all'indennità, che per le libere professioniste prescinde dall’effettiva astensione dal lavoro. Il giudice fiorentino, facendo riferimento alla normativa sulla tutela a sostegno della maternità e paternità, ha ritenuto legittima la richiesta del legale e riconosciuto, così, pari diritti a padre e madre nella funzione della cura del neonato. Si ricorda che l’indennità per i professionisti è dettata dall’articolo 70 del Dlgs 151/01 che è riferito esclusivamente alle libere professioniste. Tuttavia, in merito, la Corte costituzionale nella sentenza 385 del 2005 ha dichiarato che il padre può percepire tale indennità in alternativa alla madre.