Maternità colf con tempi flessibili
Pubblicato il 23 maggio 2008
Messaggio Inps 1612/08: per l’accoglimento delle domande di congedo per maternità di cui all’articolo 20 del dlgs n. 151/2001, presentabili anche dalle lavoratrici domestiche e familiari, è sufficiente che le certificazioni sanitarie rechino data non successiva al termine del settimo mese di gravidanza. Le lavoratrici hanno facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta di parto e nei quattro successivi al parto, purché il medico specialista del Ssn e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che l’opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Il diritto si acquisisce disponendo del requisito contributivo previsto dall’articolo 4 del Dpr 1403/71, cioè: 52 contributi settimanali nei 24 mesi precedenti la data di inizio del congedo o 26 contributi settimanali nei 12 mesi precedenti tale data.