Il ministero del Lavoro – nota protocollo n. 97 di ieri - precisa che l’interdizione anticipata dal lavoro della lavoratrice in stato di gravidanza necessita in ogni caso di un’autorizzazione del servizio ispettivo del lavoro della direzione provinciale del lavoro (dpl), anche quando il datore è impossibilitato ad adibire la gestante ad altre mansioni. La dpl deve adottare il provvedimento entro il termine di sette giorni dalla ricezione della documentazione completa. Ove dalla dichiarazione prodotta dal datore risultasse in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici, l’impossibilità di adibire la gestante ad altre mansioni, la dpl può disporre immediatamente l’astensione dal lavoro.
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