Sul soggetto passivo di imposta, nel caso di specie la società, grava la responsabilità del mancato invio della propria dichiarazione anche se dimostra di aver affidato per iscritto l'incarico ad un intermediario.
A chiarirlo la Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 10238 del 27 aprile 2018, spiega che il soggetto passivo dell'obbligazione è unicamente il contribuente.
La Corte, pur condividendo quanto scritto dai giudici di merito che per l'incarico all'intermediario dell'invio serve il conferimento specifico, distinto da quello per la tenuta della contabilità e per la consulenza fiscale, ribadisce che la circostanza è irrilevante, permanendo in capo alla società, in ogni caso e in mancanza di valida presentazione della dichiarazione, la qualità di soggetto passivo di imposta.
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