La risoluzione agenziale n. 170, di ieri, 12 dicembre, interviene sulla portata applicativa dell'articolo 3, comma 1, n. 10, del Dm 21 novembre 2001, con la black list per società controllate estere (Controlled foreign companies, in sigla "Cfc"). Sono beneficiarie di agevolazioni fiscali le società maltesi "i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Free-port Act". Anche dopo l'ingresso nell'Unione europea, Malta resta, dunque, un paradiso fiscale.
Una nota Assonime del 6 dicembre scorso, in relazione alla risposta all'interrogazione parlamentare sulla regolarizzazione della mancata indicazione in Unico delle operazioni intercorse con operatori a fiscalità privilegiata, sostiene che tale risposta infici i principi di tutela dell'affidamento e della buona fede.
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