Malta resta "paradiso"

Pubblicato il 13 dicembre 2005

La risoluzione agenziale n. 170, di ieri, 12 dicembre, interviene sulla portata applicativa dell'articolo 3, comma 1, n. 10, del Dm 21 novembre 2001, con la black list per società controllate estere (Controlled foreign companies, in sigla "Cfc"). Sono beneficiarie di agevolazioni fiscali le società maltesi "i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Free-port Act". Anche dopo l'ingresso nell'Unione europea, Malta resta, dunque, un paradiso fiscale.

 

Una nota Assonime del 6 dicembre scorso, in relazione alla risposta all'interrogazione parlamentare sulla regolarizzazione della mancata indicazione in Unico delle operazioni intercorse con operatori a fiscalità privilegiata, sostiene che tale risposta infici i principi di tutela dell'affidamento e della buona fede.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy